Rivalutazione terreni e partecipazioni c’è tempo fino al 30 novembre!

La legge di Bilancio 2024 aveva indicato nel 30 giugno 2024  il termine ultimo per effettuare gli adempimenti connessi al perfezionamento della rivalutazione, poi con  il decreto-legge Omnibus ( Dl n. 113 del 9 agosto) il termine è stato prorogato al 30 novembre 2024.

Il perfezionamento dell’operazione di rivalutazione non avviene se, nello stesso termine del 30 novembre 2024, il contribuente non fa stimare il bene da un professionista abilitato e non deposita l’esito della perizia presso la cancelleria del tribunale, gli uffici dei giudici di pace o i notai.
 
L’imposta sostitutiva dovuta, è pari al 16% della stima sia per i terreni che per le partecipazioni, deve essere pagata, entro il 30 novembre 2024 in un’unica soluzione, oppure rateizzata fino a un massimo di tre quote annuali di pari importo.

Si ricorda che il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico, indicando il codice tributo:
8055 per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
8056 per i terreni edificabili o con destinazione agricola
8057 per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
 

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