In riferimento alle cripto-attività, qual è il valore da indicare in Dichiarazione?
Le cripto-attività sono sempre più diffuse tra i contribuenti italiani e spesso il valore non è certificato da nessun ente. In fase di Dichiarazione dei redditi qual è il comportamento corretto da adottare?
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 12/2024 ha evidenziato il corretto comportamento da seguire nel caso si possedessero cripto-attività: “…la base imponibile dell’imposta sul valore delle cripto-attività “è costituita dal valore corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa. Qualora non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell’anno di riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la criptoattività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività”. Essendo detto valore un elemento utile alla determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività, lo stesso non è oggetto di visto di conformità; in relazione ad esso, il controllo continua ad essere eseguito unicamente in capo al contribuente.”
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