Per tutti i soggetti forfettari (art.1 L190/2014), dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai propri ricavi / compensi è scattato l’obbligo di fatturazione elettronica.
L’obbligo della fatturazione elettronica per i Forfettari, dal 2024, è scollegato dall’ammontare dei compensi / ricavi.
Altresì, si ricorda che con riferimento alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate l’art. 18 D.L. 36/2022 ha abrogato la normativa che esonerava dalla fatturazione elettronica i soggetti (associazioni) che applicano il regime della L. 398/1991.
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2024, anche per tutti i soggetti che aderiscono alla L. 398/1991 è scattato l’obbligo della fatturazione elettronica. I soggetti in regime 398/1991 sono esclusi dallo split payment.
Per ultimo si ricorda che tutti i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica devono provvedere alla loro conservazione secondo le modalità stabilite dall’art. 39 D.P.R. 633/1972.
Attenzione, in riferimento alle Fatture elettroniche, si consiglia di aderire (immediatamente) alla conservazione elettronica delle stesse attraverso i servizi forniti dai vari operatori privati certificati o in alternativa tramite il servizio offerto dall’Amministrazione finanziaria ( sezione Fatture e Corrispettivi ).
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