II acconto Irpef, proroga al 16 gennaio 2024 ma… non per tutti!

Il c.d. “decreto Anticipi”, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, ha previsto «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili».

L’articolo 4 del citato decreto-legge, nello specifico, ha stabilito che, per «il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

II Acconto Irpef al 16 gennaio 2024 ma… non per tutti!

In estrema sintesi:

Chi può beneficiare del rinvio?
Possono beneficiare della novità le persone fisiche titolari di partita IVA, le imprese, i professionisti e artisti, a condizione che nel periodo di imposta precedente abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Chi è escluso?
Sono esclusi dalla possibilità di posticipare il secondo acconto: – le persone fisiche con ricavi o compensi superiori a 170.000 euro – le persone fisiche non titolari di partita IVA; – i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).

L’Agenzia delle Entrate , con la circolare 31/e del 9 novembre, ha precisato che “con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, … che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).”

Attenzione. Restano dovuti i contributi INPS
Si rammenta che restano dovuti al 30 novembre 2023 i versamenti a titolo di secondo acconto relativi ai contributi INPS: – contributi INPS emergenti dal quadro RR del Modello Redditi 2023; – contributi INPS artigiani/commercianti eccedenti il minimale; – contributi INPS iscritti Gestione separata.

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